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I diritti fondamentali prima di tutto!

La condizione di reciprocità con i Paesi esteri non è "condicio sine qua non" per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che deriva da lesione dei diritti inviolabili della persona. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n.1493 del 2012. I giudici di legittimità hanno confermato l'orientamento secondo il quale la tutela dei diritti fondamentali prevale a prescindere dalla regola in base alla quale lo Stato italiano concede diritti ai cittadini di un altro Stato presenti sul suo territorio a condizione che quello stesso Stato estero riconosca ai cittadini italiani gli stessi diritti . Nel caso di specie, i giudici di merito avevano negato ad una famiglia di tunisini la domanda di risarcimento dei danni causati dalla morte di un familiare a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia. Tale diritto al risarcimento viene infatti negato ai cittadini italiani in territorio tunisino.

n° 562 - giovedì 9 febbraio 2012
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tag Corte di Cassazione | Reciprocità | Risarcimento del danno | Danno | Danno da perdita del rapporto parentale | Stranieri | Art. 16 preleggi | Circolazione stradale



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