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Derogabilità del foro del consumatore

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 1875/2012) ha stabilito che l'inderogabilità del foro è prevista solo per il professionista, non anche per il consumatore, il quale, nelle controversie concernenti contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari, laddove vi ravvisi la necessità, può adire un giudice diverso da quello previsto dall'art. 63 D.lgs. 206/05 in base ad uno dei criteri posti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., senza che questo possa dichiararsi incompetente.

n° 586 - giovedì 1 marzo 2012
vai alla fonte Diritto bancario
tag Derogabilità del foro | D.Lgs. 206/2005 | Codice del consumo | Consumatori | Contratti



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