Notifica della multa al portiere
È nulla la notificazione eseguita nelle mani del portiere se l'ufficiale giudiziario non indica nella relata, accanto all'esito negativo delle ricerche del destinatario, anche la vana ricerca delle altre persone che, a titolo preferenziale, sono abilitate a ricevere la consegna dell'atto. Lo ribadisce la Corte di Cassazione (II sez. civile, sentenza 11 settembre 2010, n. 19417).
n° 64 - giovedì 23 settembre 2010
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