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nonusaregeneralitaltrui@reato.com... messo

La condotta di colui che crea ed utilizza account di posta elettronica, utilizzando le generalità di un'altra persona, pur avvalendosi di uno pseudonimo - inducendo così in errore gli utenti internet con lo scopo di arrecare danno al soggetto titolare delle generalità - integra il reato di sostituzione di persona. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 12479/12. Con tale provvedimento, infatti, la Suprema Corte ha condannato al pagamento di € 1.140,00 un uomo colpevole di aver partecipato ad aste on-line con uno pseudonimo al quale però corrispondevano le generalità di una donna. Tale giochetto ha comportato l'invio di lettere di messa in mora e intimazione di pagamenti alla donna, alla quale sono stati imputati gli acquisti effettuati dall'uomo e non pagati.

n° 648 - giovedì 19 aprile 2012
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tag Sostituzione di persona | Reato | Corte di Cassazione | Posta elettronica



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