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No ai sequestri per i siti internet che pubblicano intercettazioni già note

La Cassazione, con sentenza n. 21489/12, ha stabilito che non possono essere assoggettati a sequestro preventivo quei siti internet che si limitano a riportare testi di intercettazioni telefoniche, raccolte durante un procedimento penale, già pubblicati su un qualsiasi quotidiano nazionale e quindi noti alla collettività, anche se il querelante ritenga tali testi lesivi della propria reputazione. La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato che in tema di sequestri preventivi la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare non può tradursi in decisione anticipata della questione di merito relativa alla responsabilità, ma deve limitarsi al controllo del fumus delicti e del periculum in mora, rimanendo preclusa ogni valutazione circa la sussistenza degli indizi di colpevolezza e la gravità degli stessi.

n° 704 - giovedì 7 giugno 2012
vai alla fonte Diritto 24
tag Sequestro preventivo | Intercettazioni | Misure cautelari | Corte di Cassazione



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