Nullo il matrimonio per anaffettività del coniuge
La Corte di Cassazione (sent. 8772/12) ha stabilito che "la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale per incapacità di un coniuge di assumere gli oneri derivanti dal matrimonio per cause di natura psichica, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano". Pertanto, è legittimo l'annullamento del matrimonio caratterizzato da rigidezza, intolleranza, difficoltà di espressione degli affetti di uno dei coniugi. A parere della Suprema Corte, "l'anaffettività è un disturbo della personalità che incide negativamente sulla sfera volitiva e sui processi psico affettivi rendendolo inidoneo a realizzare un rapporto di comunione e condivisione con il coniuge".
n° 705 - giovedì 7 giugno 2012
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