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Rilevazione dei dati biometrici in palestra? Il divieto del Garante

La struttura sportiva rilevava, al momento dell'iscrizione degli utenti, l'impronta digitale del richiedente "mediante lettore ottico/scanner collegato a personal computer situato presso la reception", per poi associarla agli altri dati personali. Con provvedimento del 29 marzo 2012, il Garante Privacy si è pronunciato sul trattamento dei dati biometrici così raccolti per consentire l'accesso agli utenti: illecito è stato giudicato il trattamento dei dati personali rilevati dalla struttura sportiva, in primo luogo, perchè l'uso degli stessi non era giustificato dalle finalità e dal contesto del trattamento, e in secondo luogo, perchè il trattamento era sproporzionato rispetto al generico bisogno di regolare e controllare gli ingressi al centro sportivo. Violati dunque i principi di liceità, necessità e proporzionalità.

n° 708 - giovedì 14 giugno 2012
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tag Garante privacy | Trattamento dati personali | Garanzia | Dati sensibili | Divieto



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