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Cassazione: violazione privacy e banche

In applicazione dell'art. 15, co 1, D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), chi subisce un trattamento illecito dei dati personali da parte di un istituto bancario può ottenere il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2050 c.c. Occorre, però, che venga accertato il nesso di causalità tra l'attività esercitata e l'evento dannoso. Onere della prova in ordine a tale legame incomberà sul danneggiato; alla banca spetterà dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee per prevenire il danno. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 8451/2012) che si è pronunciata in merito ad una controversia nata da un errore di una banca che aveva inviato un estratto conto di un cliente all'indirizzo della madre che, rendendosi conto della situazione debitoria del figlio, aveva revocato la sua decisione di effettuare in suo favore una donazione. La Corte ha respinto il ricorso del correntista in quanto non è stato dimostrato che la decisione della madre era scaturita per colpa dell'errata comunicazione dell'istituto di credito.

n° 709 - giovedì 14 giugno 2012
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tag Informatica giuridica | Trattamento dati personali | Dati personali | Art. 2050 c.c. | Nesso di causalità | Risarcimento del danno | Responsabilità civile | Onere probatorio | Banca | Codice privacy | D.Lgs. 196/2003 | Corte di Cassazione



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