Corte di Cassazione: è reato inviare spamming
Il reato di trattamento illecito dei dati personali, ex art. 167 Codice Privacy, si configura qualora la condotta illecita, posta in essere con il fine precipuo di trarne profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno, comporti un effettivo nocumento alla persona interessata e/o al suo patrimonio. Questo il principio enucleabile dalla sentenza n. 23798/12 in cui la Cassazione ha condannato l'amministratore delegato ed il responsabile del trattamento dei dati di una società per aver inviato newsletter non richieste dagli utenti. Secondo la Corte, il nocumento che consegue all'illecito trattamento di dati personali è di vario genere "non solo economico, ma anche più immediatamente personale, quale ad esempio, la perdita di tempo nel vagliare mail indesiderate e nelle procedure da seguire per evitare ulteriori invii".
n° 736 - giovedì 12 luglio 2012
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