Il nonno non può sostituirsi al genitore inadempiente
L'obbligo di mantenere i figli (art.147 c.c.) grava sui genitori in via primaria ed integrale;se uno dei due non può o non vuole adempiere,l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali, salvo la possibilità di agire contro l'inadempiente. Soltanto in via sussidiaria potrà concretizzarsi l'obbligo degli ascendenti ma solo se il genitore non ha mezzi per provvedere al proprio dovere, non in caso di semplice inadempimento. Sulla base di tale principio di diritto la Corte di Cassazione (sent. 20509/2010) ha respinto le istanze avanzate da una madre per ottenere che l'ex suocero venisse condannato al pagamento dell'assegno alimentare per il quale il marito si era reso inadempiente.
n° 77 - giovedì 7 ottobre 2010
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