Le comunicazioni al cliente "valgono" anche se fatte al bar
Con sentenza n. 938 del 15 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che
le comunicazioni tra cliente ed avvocato non necessitano della forma scritta ne
devono essere date in luoghi forniti "di requisiti di professionalità".
La Suprema Corte ha così rigettato il ricorso di un cliente "scontento" che
lamentava di non essere stato adeguatamente informato dal suo avvocato circa
l'esito di una causa per sfratto proprio perché la comunicazione in questione
era avvenuta in un bar e quindi in una "sede sfornita dei requisiti minimi di
professionalità".
n° 776 - giovedì 24 gennaio 2013
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