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Le comunicazioni al cliente "valgono" anche se fatte al bar

Con sentenza n. 938 del 15 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che le comunicazioni tra cliente ed avvocato non necessitano della forma scritta ne devono essere date in luoghi forniti "di requisiti di professionalità".
La Suprema Corte ha così rigettato il ricorso di un cliente "scontento" che lamentava di non essere stato adeguatamente informato dal suo avvocato circa l'esito di una causa per sfratto proprio perché la comunicazione in questione era avvenuta in un bar e quindi in una "sede sfornita dei requisiti minimi di professionalità".

n° 776 - giovedì 24 gennaio 2013
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tag Avvocato | Corte di Cassazione | Informazioni



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