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Lavoratore malato... lavoratore non giustificato!!!

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 3058/2013, ha respinto il ricorso di un lavoratore (nella specie il direttore di una banca licenziato per inadempimenti lavorativi), il quale aveva lamentato di non essere stato sentito dall'azienda così come aveva richiesto. La Cassazione, rilevando che l'audizione non era mai avvenuta in quanto il lavoratore si era sempre giustificato per motivi di salute, ha stabilito che la società non poteva essere contestata in quanto essa si era resa sempre disponibile affinché il lavoratore potesse espletare il diritto di difesa previsto dalla Statuto dei lavoratori, da esercitarsi però secondo opportune modalità e precisi limiti, in modo tale da non paralizzare, mediante l'uso di mezzi dilatori, il potere disciplinare del datore di lavoro e inoltre la malattia denunciata "non appariva, in concreto, aver impedito fisicamente al lavoratore di effettuare il colloquio, né di ragguagliare adeguatamente il rappresentante sindacale sulle giustificazioni da fornire rispetto ai fatti contestati".

n° 798 - giovedì 14 febbraio 2013
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tag Diritto civile | Lavoro | Lavoratore | Datore di lavoro | Licenziamento | Statuto dei lavoratori | Corte di Cassazione



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