Donne avvisate... nessun risarcimento se indossate i tacchi!
Scendere la gradinata di una Chiesa con un tacco a spillo è un comportamento poco prudente e in quanto tale non comporta alcun obbligo di risarcimento in capo all'ente custode in caso di caduta. E' quanto sentenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3662/2013. I giudici hanno così escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che, pur sancendo la responsabilità oggettiva del custode per il danno arrecato dalle cose da esso custodite, non trova riscontro in presenza del caso fortuito, previsto come scriminante. Nel caso di specie, la signora aveva un tacco così alto che la caduta dalle scale era un evento altamente probabile!
n° 804 - giovedì 21 febbraio 2013
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tag Corte di Cassazione | Danno | Risarcimento del danno | Custode | Art. 2051 c.c. | Responsabilità | Responsabilità civile
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