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CNF: doppio incarico per gli avvocati...!

Il CNF, con parere del 20/02/2013, ha deliberato che l'avvocato può svolgere anche attività di amministratore di condominio in quanto la stessa è un mandato con rappresentanza consistente nel compimento di attività giuridica per conto ed in nome altrui e il suo carattere continuativo è espressione dell'esercizio della professione forense; inoltre, non si può parlare nemmeno di vera e propria professione come risulta dalla stessa legge di riforma del condominio nella quale non si prevede né l'istituzione di uno specifico albo, né un registro degli amministratori di condominio anche se però il doppio incarico comporterà per l'avvocato l'obbligo di versare i contributi alla Cassa Forense.

n° 811 - giovedì 28 febbraio 2013
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tag Consiglio Nazionale Forense (CNF) | Previdenza | Professione forense | Avvocato | Amministratore di condominio | Condominio



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