Modalità elettronica obbligatoria per gli atti in forma pubblica amministrativa
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con la determinazione n. 1/2013, ha fornito indicazioni
interpretative sull'applicazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 6,
comma 3, del D.L. 179/2012, conv. con modd. dalla L. 221/2012 (cd. decreto
sviluppo bis), di modifica dell'art. 11, comma 13 del Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/2006). L'Autorità ha
chiarito che la modalità elettronica costituisce la modalità attuativa
obbligatoria (non alternativa) per la stesura degli atti in forma pubblica
amministrativa, mentre la modalità cartacea resta legittima in caso di scrittura
privata. La ratio è rinvenibile "nell'intento di estendere al settore dei
contratti pubblici l'utilizzo delle modalità elettroniche di stipulazione in
linea con le misure di informatizzazione pubblica e progressiva
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi adottate nel più ampio
quadro dell'Agenda Digitale".
La determinazione chiarisce, infine, che la "modalità elettronica" della forma
pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione
digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto
dall'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione
Digitale).
n° 815 - giovedì 28 febbraio 2013
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