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Responsabilità del medico negligente e imprudente anche in caso di diagnosi difficile

La Corte di Cassazione (sent. n. 6093/2013) ha stabilito che l'imprudenza e la negligenza sono fonte di responsabilità contrattuale anche nel caso di speciale difficoltà della diagnosi, non escludendosi, quindi, la colpa del medico. Con tale decisione la Corte ha accolto il ricorso di una donna cui era stata diagnosticato per errore un cancro e che si era sottoposta alle relative cure prima di scoprire, poi, la reale e meno grave malattia che l'aveva colpita. La Cassazione ha chiarito, infatti, che "la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza".

n° 822 - giovedì 14 marzo 2013
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tag Responsabilità medica | Medico | Corte di Cassazione | Responsabilità contrattuale | Responsabilità civile | Imprudenza | Negligenza | Imperizia



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