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Corte di Cassazione: frode in commercio se l'etichetta è ingannevole

Si configura il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto e punito dall'art. 515 c.p., se l'etichetta di un prodotto alimentare può indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza dell'alimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sent. 19093/2013, che ha respinto il ricorso contro l'ordinanza di sequestro di 65 confezioni sotto vuoto di pistacchi sgusciati sulla cui etichetta era riportata la dicitura "sfiziosità siciliane - Pistacchi sgusciati" e in basso, in caratteri scarsamente leggibili ad occhio nudo, "pistacchi sgusc. Medit". La Corte, anche in conformità con la normativa dell'Unione Europea, che prevede che "l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso" ha precisato che "l'obbligo di indicazione del luogo di origine sorge ogniqualvolta sia possibile una confusione sul punto".

n° 876 - giovedì 9 maggio 2013
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tag Diritto internazionale privato | Unione Europea | Diritto UE | Etichettatura | Frode in commercio | Prodotti alimentari | Origine prodotti | Obblighi informativi | Corte di Cassazione



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