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Nuove regole per le notifiche telematiche

Con D.M. n. 48 del 2013, il Ministero della Giustizia interviene a sciogliere i dubbi nati con il D.M. n. 44 del 2011 in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati.
In particolare, il nuovo art. 18 stabilisce che l'avvocato dovrà effettuare la notifica in modalità telematica allegando al messaggio di PEC documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, dei relativi documenti analogici. In riferimento poi all'efficacia probatoria delle suddette copie informatiche, l'art. 18 stabilisce ora che la copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'atto originale se accompagnata dalla dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dall'avvocato che equivale a quella di un notaio o di un pubblico ufficiale.

n° 879 - giovedì 16 maggio 2013
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tag Avvocato | Ministero della Giustizia | Notifica



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