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Indennità di maternità... part-time o Cassa?

La Corte di Cassazione, con sentenza 15072/2013, ha stabilito che se l'avvocato svolge attività part-time non può cumulare l'indennità di maternità percepita dallo Stato con quella pagata dalla Cassa di previdenza forense. Prendendo in esame il Testo unico sulla maternità (Dlgs 151/2013) la Cassazione ha osservato che l'indennità in questione può essere richiesta a condizione che la lavoratrice attesti con dichiarazione ad hoc l'inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma, non potendo addurre come motivazione il fatto che abbia subito una riduzione molto sensibile del tenore di vita, in seguito ad un'indennità percepita in relazione ad un rapporto part-time, in quanto la ricorrente stessa non ha scelto il trattamento offerto dalla Cassa, ma quello dell'ente di previdenza pubblico, senza usufruire degli ingenti contributi professionali versati.

n° 897 - giovedì 20 giugno 2013
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tag Cassa forense | Previdenza ed assistenza | Maternità | Lavoro | Diritto del lavoro



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