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Rimborso del biglietto anche per il ritardo dovuto a forza maggiore

Con sentenza n. C-509/11 del 26 settembre 2013, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che i viaggiatori hanno diritto al rimborso parziale del biglietto del treno anche se il ritardo è causato da forza maggiore (come il maltempo).
In particolare i giudici hanno spiegato come le imprese ferroviarie non possano invocare le norme di diritto internazionale per evitare il risarcimento e questo perché ciò non è previsto dalle "regole uniformi, che rientrano nel diritto internazionale".

n° 928 - giovedì 3 ottobre 2013
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tag Corte di Giustizia UE | Diritto internazionale | Diritto UE | Risarcimento | Trasporto pubblico | Viaggi



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