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Domanda d'asilo nell'U.E.: precisazioni sulla competenza dello Stato di primo ingresso

La Corte europea di Giustizia con la sentenza C-4/11 ha precisato che, competente ad occuparsi delle richieste d'asilo non sia obbligatoriamente lo Stato di primo ingresso ma che le stesse possano essere valutate dallo Stato che ha ricevuto la richiesta. Il regolamento di Dublino prevede infatti che un unico Stato sia competente per la valutazione della domanda e qualora questo dovesse essere diverso da quello di entrata, deve provvedere alla procedura di trasferimento del rifugiato. Per la Corte questa previsione viene meno nel caso in cui vi siano dei seri motivi per cui il richiedente asilo potrebbe subire trattamenti inumani o degradanti dal trasferimento.

n° 961 - giovedì 21 novembre 2013
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tag Corte di Giustizia UE | Asilo | Primo ingresso | Competenza



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