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"Bancarotta fraudolenta" e vantaggio del gruppo

Con sentenza n. 49787 del 10 dicembre 2013 la Corte di Cassazione ha spiegato che il reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione sussiste anche qualora gli atti distrattivi, posti in essere dall'amministratore, siano a favore di altre società dello stesso gruppo di quella dichiarata fallita.
I cd. "vantaggi compensativi" infatti giustificano la bancarotta solo se il saldo finale è positivo anche per la società temporaneamente penalizzata.

n° 974 - giovedì 12 dicembre 2013
vai alla fonte Diritto 24
tag Bancarotta fraudolenta | Corte di Cassazione | Società



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