"Bancarotta fraudolenta" e vantaggio del gruppo
Con sentenza n. 49787 del 10 dicembre 2013 la Corte di Cassazione ha spiegato che
il reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione sussiste anche qualora gli
atti distrattivi, posti in essere dall'amministratore, siano a favore di altre
società dello stesso gruppo di quella dichiarata fallita.
I cd. "vantaggi compensativi" infatti giustificano la bancarotta solo se il
saldo finale è positivo anche per la società temporaneamente penalizzata.
n° 974 - giovedì 12 dicembre 2013
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