Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza - LMG-01
Premessa
L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Napoli, hanno stipulato una convenzione, in data 18/07/17, al fine di consentire e disciplinare l'anticipazione (facoltativa) di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza degli studi universitari.
Regolamento
1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre
di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza degli studi
universitari, e prima del conseguimento del diploma di laurea, gli studenti
iscritti all'ultimo anno (inclusi i fuori corso) del CdL in Giurisprudenza
(LMG-01) in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro
anni del corso di laurea, purché abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori
scientifico-disciplinari:
A) Diritto privato (IUS/01);
B) Diritto processuale civile (IUS/15);
C) Diritto penale (IUS/17);
D) Diritto processuale penale (IUS/16);
E) Diritto amministrativo (IUS/10);
F) Diritto costituzionale (IUS/08);
G) Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. Il tirocinio anticipato (6 mesi) deve obbligatoriamente terminare prima del conseguimento del titolo di studio (almeno 1 mese prima della discussione della tesi di laurea).
1. Lo studente, in possesso dei requisiti di cui sopra, deve inviare
all'Ufficio Stage Studenti una istanza formale (unitamente al proprio Cv)
indicando l'area giuridica d'interesse. Lo studente può selezionare uno studio
legale tra quelli disponibili presenti nella lista predisposta dal COA di Napoli
o può comunicare all'Ufficio Stage Studenti il nominativo di un avvocato individuato
personalmente. L'Ufficio Stage Studenti provvede all'inserimento del nominativo
dello studente in apposito elenco da trasmettere al COA di Napoli unitamente al
nominativo dell'avvocato individuato personalmente o selezionato dalla lista
fornita dal COA di Napoli. La disponibilità dell'avvocato ad accogliere presso
il proprio studio legale va confermata previo colloquio tra quest'ultimo e il
tirocinante).
2. I candidati selezionati dall'Unisob e dal COA di Napoli devono
presentare, presso la sede del COA, domanda di iscrizione al registro dei
praticanti di Napoli corredata da autocertificazione (ai sensi e per gli effetti
di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in cui si
dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
A) didattici (regolarità con gli esami di profitto dei primi 4 anni,
oltre ai crediti nei settori scientifico-disciplinari indicati all'art. 1 del
regolamento);
B) di cui all'art. 17 comma 1, L. 247/2012 lettere: a) essere cittadino
italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal
comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea, d) godere del pieno esercizio dei diritti civili, e) non trovarsi in
una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 legge 247 del
2012, f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure
cautelari o interdittive, g) non avere riportato condanne per i reati di cui
all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale e per quelli
previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del
codice penale ed h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti
dal codice deontologico forense;
C) indicazione del nominativo del dominus presso il quale si
svolgerà il tirocinio;
D) indicazione del tutor accademico (relatore tesi).
3. Il COA di Napoli delibera entro 30 giorni dalla presentazione
della domanda. La mancata delibera equivale a reiezione della domanda medesima.
Dopo l'approvazione del COA, l'Ateneo provvede all'attivazione formale del
tirocinio presso lo studio legale del dominus attraverso la compilazione
del progetto di tirocinio anticipato e la firma di tutti i soggetti coinvolti.
Il candidato in triplice copia, con l'ausilio (relativamente alle sezioni di
propria competenza) del dominus, compila il progetto formativo (da
ritirare presso l'Ufficio Stage Studenti, o scaricabile online dal sito dell'Unisob
o del COA di Napoli) che dovrà essere riconsegnato, sempre in tre copie (firmate
dallo studio legale e dal candidato) al tutor del tirocinio (relatore
tesi), il quale provvederà ad inoltrare i documenti alla segreteria del Direttore di Dipartimento per la firma dell'Ateneo.
1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, deve
essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva
frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla
settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività concordate con il
dominus e contrassegnate nel progetto formativo.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato il
praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi.
3. Il tutor accademico ed il COA, anche a mezzo di Consigliere Delegato,
vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e
sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, con la presenza
del dominus, da tenersi almeno ogni trenta giorni. Alla scadenza di ogni
verifica mensile, lo studente tirocinante redige una breve relazione scritta
sulle attività svolte, finalizzata alla vidimazione da parte di tutti i soggetti
coinvolti (studente, tutor/relatore tesi, dominus e delegato del COA di
Napoli). È inoltre onere dello studente tirocinante compilare il questionario di
valutazione in itinere alla scadenza del primo trimestre di tirocinio
anticipato.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto
la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del
tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze,
nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle
controversie.
5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello
studio da parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze cui il
tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi può essere ridotto da
venti a dodici.
6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei
confronti dello studente tirocinante.
7. Il professionista e il tutor accademico, possono individuare
specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà
effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della
dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.
8. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza
entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente
universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo
di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal
registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di
effetti.
9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di
effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea
in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare
l'iscrizione al registro dei praticanti. All'atto della conferma
dell'iscrizione, il neolaureato deve rinnovare la disponibilità del
professionista presso cui ha svolto il tirocinio anticipato o, in alternativa,
individuare un nuovo dominus per il periodo di pratica post lauream.
10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 247 del 2012, il
tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto
all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
11. Il praticante, il quale abbia usufruito della facoltà di cui al
presente Regolamento di svolgere un semestre di tirocinio per l'accesso alla
professione forense in costanza degli studi universitari, non potrà chiedere di
sostituire il restante periodo di pratica forense (un anno) con l'attività di
tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73 del D.L.
69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli
50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114). Pur restando in sua facoltà l'attivazione dello
stage presso gli uffici giudiziari, va in ogni caso escluso che l'esito positivo
del tirocinio formativo di cui all'art. 73, D.L. 69/2013 cit., possa essere
valutato per un periodo pari ad un anno di pratica forense.
12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è
tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai
sensi dell'articolo 42 della legge 247/2012, ed è soggetto al potere
disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente
tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte,
sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, da depositare presso la
segreteria del Consiglio dell'Ordine.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio
dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente
tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui
la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia
l'attestato. In questo caso, il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto
il tirocinio devono essere sentiti.
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