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Titoli pontifici

A seguito della riforma dell'ordinamento didattico universitario italiano, in attuazione del Processo di Bologna (Decreto ministeriale 509 del 3 novembre 1999, successivamente sostituito dal Decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004), lo stesso è ora organizzato in
- un titolo di primo livello della durata di tre anni, la Laurea triennale previo conseguimento di 180 CFU
- un titolo di secondo livello, la Laurea magistrale, che si consegue dopo due anni con l'acquisizione di 120 CFU.

Poiché anche la Santa Sede aderisce al processo di Bologna, le certificazioni rilasciate dalle Facoltà Universitarie Pontificie devono specificare i crediti acquisiti e il numero di annualità prescritte dal Decreto del Presidente della Repubblica 175 del 1994, non inferiore a tredici per il Baccalaureato e a venti per la Licenza. Tale riconoscimento è relativo ai titoli conseguiti in Teologia e Sacra Scrittura, mentre gli altri gradi accademici della Santa Sede in altre discipline, perché facenti parte del processo di Bologna e dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, sono valutabili alla stregua di tutti gli altri titoli esteri (per le modalità vai alla sezione Titoli esteri), secondo le procedure vigenti, salvo specifici decreti ministeriali che prevedano il riconoscimento automatico di particolari titoli.

Il Decreto del 27 marzo 2024 semplifica le procedure di comparazione tra i titoli rilasciati dalle istituzioni accademiche della Santa Sede in Italia e da quelle italiane. Il decreto indica a quali titoli di studio italiani corrispondano quelli pontifici, nonché le istituzioni pontificie interessate da questa corrispondenza, che quindi viene per la prima volta formalizzata.

Tale atto è inquadrato all'interno dell'Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione Europea, e dà attuazione al Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel quarantennale dalla firma del 1984 che prevedeva tra le altre disposizioni anche il riconoscimento reciproco dei titoli di laurea.

Per facilitare le procedure di riconoscimento tra il sistema italiano e della Santa Sede, anche per verificare l'autenticità della documentazione accademica, il decreto invita le istituzioni della formazione superiore italiane all'utilizzo degli strumenti e della documentazione prodotta dal Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (Cimea), che ha attivamente collaborato con il tavolo tecnico insieme al Consiglio Universitario Nazionale.

Le corrispondenze indicate nella tabella, elaborata dal tavolo tecnico istituito tra il MUR e il dicastero per la Cultura e l'educazione della Santa Sede, sono collegate esclusivamente ai programmi svolti nelle sole sedi delle istituzioni afferenti al sistema della Santa Sede e si riferiscono a titoli rilasciati a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.

Approvazione dell'Intesa Italia - Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici
(Estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale - n. 63 del 27/05/2019, p. 4)

La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell'art. 10, n. 2 comma 1, dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, siano riconosciuti dallo Stato.

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti a richiesta degli/delle interessati/interessate, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l'interessato/interessata abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 180 CFU per i titoli da riconoscere come laurea e 120 CFU per i titoli da riconoscere come laurea magistrale.

Per la valutazione del suddetto titolo da parte degli Organi accademici, l'interessato/interessata dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede con le seguenti vidimazioni:
1) Congregazione per l'Educazione Cattolica (P.zza Pio XII 3 - Roma)
2) Segreteria di Stato di Sua Santità (Palazzo Apostolico - Vaticano)
3) Nunziatura Apostolica in Italia (via Po 27 - Roma)
4) Prefettura di Roma/Uff. Legalizzazioni (via IV Novembre 119/A)

in alternativa:
1) Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale

Normativa di riferimento

DPR 27 maggio 2019 n. 63

Chi è interessato/interessata a immatricolarsi a un corso dell'Ateneo può seguire quanto indicato nella pagina Immatricolazione studenti/studentesse già in possesso di un titolo di laurea dello stesso livello (secondi titoli)

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