Lo/la studente/studentessa cittadino/cittadina italiano/italiana, o cittadino/cittadina comunitario/comunitaria o cittadino/cittadina non comunitario/comunitaria regolarmente residente in Italia, in possesso di titolo accademico conseguito all'estero è considerato/considerata uno/una studente/studentessa internazionale1. I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. Pertanto - qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti - è necessario chiederne il riconoscimento2.
Con la ratifica della Convenzione di Lisbona tramite la Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.
Se si è in possesso di un titolo di studio estero, prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa del titolo è fondamentale conoscere lo scopo per cui si desidera richiedere un riconoscimento nel nostro sistema universitario, tenuto conto delle differenti procedure esistenti e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.
L'ente competente per richiedere il riconoscimento accademico3
del titolo di studio estero è l'università, a cui lo/la studente/studentessa
internazionale può rivolgersi per le seguenti finalità:
a) proseguimento degli studi universitari: questa procedura non trasforma
il titolo accademico estero in un titolo italiano, ma consiste in una
valutazione del titolo estero per l'accesso a corsi di II ciclo (laurea
magistrale)
b) conseguimento dei titoli universitari italiani (procedura un tempo
chiamata "equipollenza"): questa è una procedura di valutazione del
titolo estero di I e II ciclo (lauree estere) per l'ottenimento di un
corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di I o di II ciclo
(laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale) con l'obiettivo di
rilasciare un titolo finale italiano. Il riconoscimento del titolo è effettuato
ai soli fini accademici e non è pertanto valido ai fini professionali, nel caso
in cui il titolo straniero, in base all'ordinamento giuridico, fosse abilitante
all'esercizio della professione.
A. Valutazione del titolo estero per l'accesso a corsi di II ciclo (laurea magistrale)
Questa procedura non trasforma il titolo accademico estero in un titolo italiano, ma consiste in una valutazione del titolo estero per l'accesso a corsi di laurea magistrale
Le condizioni per la valutazione
La valutazione del titolo estero per l'accesso a corsi di laurea magistrale
può essere richiesto a specifiche condizioni:
1. il titolo deve essere stato rilasciato all'estero da un'università o da
un'altra istituzione di livello universitario o superiore che faccia parte
ufficialmente del sistema educativo del paese;
2. deve essere un titolo finale di 3° ciclo riconosciuto in quel paese.
3. Il titolo deve rientrare tra i requisiti di accesso a corsi di laurea
magistrale offerti dall'UNISOB.
Termini e modalità di presentazione delle richieste
I soggetti interessati possono presentare la richiesta di valutazione (vedi
modulo DOM_EST_1 scaricabile da
questo collegamento),
indirizzata al Rettore dell'Università degli Studî Suor Orsola Benincasa -
Napoli, da inviare alla PEC mail della Segreteria Studenti, per posta
raccomandata oppure a questo indirizzo e-mail - nel periodo compreso:
- Sessione primaverile dal 15 febbraio al 15 marzo;
- Sessione estiva dal 15 maggio al 15 giugno;
- Sessione autunnale dal 15 ottobre al 15 novembre.
Documentazione da produrre e allegare alla suddetta richiesta:
a) titolo finale, in originale o in copia autentica, di scuola superiore,
valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito,
completo di traduzione ufficiale e legalizzazione (solo se il titolo è
conseguito all'estero);
b) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera
a, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per
il territorio dello Stato al cui ordinamento il titolo si riferisce;
c) titolo accademico, in originale o in copia autentica, per il quale si
richiede la valutazione, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione
ovvero Diploma Supplement completo di allegati, in duplice lingua, rilasciato
dall'Ateneo dove è stato conseguito il titolo;
d) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera
c, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per
il territorio dello Stato al cui ordinamento il titolo si riferisce (solo se non
in possesso del Diploma Supplement);
e) certificato analitico degli esami universitari, in originale o in
copia autentica, rilasciato dall'Ateneo presso il quale è stato conseguito il
titolo, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione; detto certificato
deve attestare date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente
svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il
titolo (solo se non in possesso del Diploma Supplement);
f) programma di ogni singolo esame, in originale o in copia autentica, su
carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro
dell'Università stessa, completo di traduzione ufficiale (solo se non in
possesso del Diploma Supplement);
g) due fotografie formato tessera;
h) copia del passaporto o di un valido documento di identità;
i) copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari);
j) ricevuta del versamento di € 200,00, da pagare presso un qualsiasi
sportello bancario del "Gruppo Intesa SanPaolo" di tutto il territorio nazionale
(vedi modulo PAG_EST_1 scaricabile da
questo collegamento).
Valutazione titoli
La documentazione viene esaminata da una Commissione che valutato il titolo esprime parere favorevole all'immatricolazione al corso di laurea scelto nella richiesta di valutazione.
B. Valutazione del titolo estero per il riconoscimento accademico al fine del conseguimento di un titolo universitario
Questa procedura di valutazione ha l'obiettivo di rilasciare un provvedimento di riconoscimento accademico. Il riconoscimento del titolo è effettuato ai soli fini accademici e non è pertanto valido ai fini professionali, nel caso in cui il titolo straniero, in base all'ordinamento giuridico, fosse abilitante all'esercizio della professione.
Storicamente tale procedura è identificata con il termine di "equipollenza", anche se la Legge 148 del 2002 non utilizza più tale termine.
Le condizioni per il riconoscimento
Il riconoscimento di un titolo accademico estero può essere richiesto a
specifiche condizioni:
1. il titolo deve essere stato rilasciato all'estero da un'università o da
un'altra istituzione di livello universitario o superiore che faccia parte
ufficialmente del sistema educativo del paese;
2. deve essere un titolo finale di 3° ciclo riconosciuto in quel paese;
3. l'offerta formativa dell'UNISOB deve prevedere un corso di studio comparabile
con quello svolto all'estero.
Termini e modalità di presentazione delle richieste
I soggetti interessati possono presentare la richiesta di riconoscimento
(vedi modulo DOM_EST_2 scaricabile da
questo collegamento),
indirizzata al Rettore dell'Università degli Studî Suor Orsola Benincasa -
Napoli, da inviare alla PEC mail della Segreteria Studenti, per posta
raccomandata oppure a questo indirizzo e-mail - nel periodo compreso:
- Sessione primaverile dal 15 febbraio al 15 marzo;
- Sessione estiva dal 15 maggio al 15 giugno;
- Sessione autunnale dal 15 ottobre al 15 novembre.
Documentazione da produrre e allegare alla suddetta richiesta:
a) titolo finale, in originale o in copia autentica, di scuola superiore,
valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito,
completo di traduzione ufficiale4 e legalizzazione (solo se il
titolo è conseguito all'estero);
b) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera
a, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per
il territorio dello Stato al cui ordinamento il titolo si riferisce;
c) titolo accademico, in originale o in copia autentica, per il quale si
richiede il riconoscimento, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione
ovvero Diploma Supplement completo di allegati, in duplice lingua, rilasciato
dall'Ateneo dove è stato conseguito il titolo;
d) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera
c, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per
il territorio dello Stato al cui ordinamento il titolo si riferisce (solo se non
in possesso del Diploma Supplement);
e) certificato analitico degli esami universitari, in originale o in
copia autentica, rilasciato dall'Ateneo presso il quale è stato conseguito il
titolo, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione; detto certificato
deve attestare date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente
svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il
titolo (solo se non in possesso del Diploma Supplement);
f) programma di ogni singolo esame, in originale o in copia autentica, su
carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro
dell'Università stessa, completo di traduzione ufficiale (solo se non in
possesso del Diploma Supplement);
g) due fotografie formato tessera;
h) copia del passaporto o di un valido documento di identità;
i) copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari);
j) ricevuta del versamento di € 500,00, da pagare presso un qualsiasi
sportello bancario del "Gruppo Intesa SanPaolo" di tutto il territorio nazionale
(vedi modulo PAG_EST_2 scaricabile da
questo collegamento).
La valutazione
La documentazione viene valutata da una commissione la cui decisione viene
sottoposta a ratifica del Consiglio di Dipartimento che può deliberare entro il
termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
a) riconoscimento totale del titolo
b) riconoscimento totale con debito della prova finale
c) riconoscimento parziale, a condizione che si colmino le parti mancanti
eventualmente rilevate anche attraverso il superamento di prove ulteriori
d) non riconoscimento
a. Riconoscimento totale del titolo
Nel caso in cui il titolo presentato venga riconosciuto a tutti gli effetti al
titolo di laurea rilasciato dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa,
l'attribuzione del voto avverrà secondo i criteri indicati nell'«Appendice
1».
b. Riconoscimento totale con debito della prova finale
Nel caso in cui venga deliberato il riconoscimento del titolo con il debito
della sola prova finale, l'interessato/interessata potrà prenotarsi, per il
sostenimento della stessa, dalla prima sessione utile, fino al termine dell'anno
accademico.
Lo/la studente/studentessa sarà tenuto/tenuta a versare la tassa di laurea e il
contributo di € 500,00 che andrà a coprire i servizi per l'uso della biblioteca,
il tutoraggio e l'indirizzo scientifico di un docente e dei suoi assistenti.
c. Riconoscimento parziale
Nel caso di riconoscimento parziale le autorità accademiche indicheranno in
delibera, oltre agli esami riconosciuti, l'anno di corso a cui l'interessato
potrà essere iscritto/iscritta per poter completare gli esami e conseguire il
titolo accademico.
La conversione dei voti relativi agli esami sostenuti all'estero sarà effettuata
facendo riferimento al Sistema Europeo di Trasferimento e Accumulazione Crediti
(ECTS).
Nel caso in cui non sia stata ancora elaborata una scala di voti secondo i
principi ECTS, i criteri di conversione saranno stabiliti dalla commissione
preposta alla valutazione del titolo «Appendice 2».
d. Non riconoscimento
Nel caso di non riconoscimento le autorità accademiche indicheranno in delibera
il motivo del non riconoscimento del titolo.
Appendice 1
Criteri per la conversione del voto di laurea conseguita all'estero
Votazione espressa su scala numerica
Si espone di seguito la formula matematica applicata per effettuare la conversione del voto di laurea, nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia considerato equivalente a tutti gli effetti al titolo di laurea rilasciato dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
Detta formula è stata ricavata per analogia a quella elaborata dal MIUR per la conversione dei voti di diploma di maturità comunitari (nota MIUR del 22/08/97 n. 9466 e successive modifiche), e si presenta in questo modo:
V.L. - V.MIN
V.I. = _________________ x 44 + 66
V.MAX - V.MIN
dove:
V.I. = voto italiano equivalente
V.L.= voto di laurea conseguito all'estero
V. MIN. = voto minimo di laurea conseguibile nel Paese straniero
V. MAX = voto massimo di laurea conseguibile nel Paese straniero
44 = numero di punti attribuibili nel sistema italiano diminuito di 1
66 = punteggio minimo conseguibile nel sistema italiano
Votazione espressa non su scala numerica
Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero riconosciuto totalmente rechi una valutazione non numerica verranno applicati i seguenti criteri di conversione:
Titolo conseguito all'estero | Titolo riconosciuto |
---|---|
Excellent | 110 e lode |
Very Good | a 100 a 110 |
Good | a 89 a 99 |
Satisfaction | a 77 a 88 |
Sufficient | a 66 a 76 |
Sarà poi la commissione preposta alla valutazione del titolo a proporre al Consiglio di Dipartimento il voto da attribuire al candidato.
Titoli rilasciati senza voto
Nel caso in cui il titolo valutato sia stato rilasciato senza voto, si attribuisce la votazione minima prevista secondo il sistema italiano.
Appendice 2
Tabella di conversione dei voti degli esami sostenuti all'estero
Si riporta di seguito la tabella utilizzata per la procedura di conversione dei voti relativi agli esami sostenuti all'estero.
Tale tabella verrà utilizzata nel caso in cui il titolo presentato dall'interessato/interessata sia stato/stata valutato/valutata "parzialmente riconosciuto" al titolo rilasciato dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (punto 4, lettera c del presente regolamento).
Gli esami convalidati per il Corso di Studi al quale l'interessato/interessata potrà essere iscritto/iscritta, erediteranno il voto dell'esame convalidante, convertito in trentesimi secondo la seguente tabella:
Definizione | Valutazione | Voto assegnato |
---|---|---|
Eccellente | a | 30 - 30 e lode |
Ottimo | b | 27 - 29 |
Buono | c | 24 - 26 |
Soddisfacente | d | 21 - 23 |
Sufficiente | e | 18 - 20 |
Respinto | f | < 18 (respinto) |
1 Per i/le cittadini/cittadine non comunitari/comunitarie residenti all'estero si
rinvia alle norme ministeriali consultabili presso il sito web del Ministero
dell'Università e della Ricerca
www.miur.gov.it, sezione "studenti/studentesse stranieri/straniere".
2 Per un riconoscimento destinato a permettere di ottenere
l'accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici
Consulta la pagina dedicata.
3 Anche altre amministrazioni provvedono al riconoscimento
accademico. La richiesta di riconoscimento di particolari tipi di titoli
accademici va inviata ad altre pubbliche amministrazioni.
a) La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un dottorato di
ricerca va inviata al Ministero dell'Università e della ricerca.
b) La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento dei titoli di
Teologia e Sacra scrittura ed altri titoli oggetto di ulteriori accordi tra lo
Stato italiano e la Santa Sede, rilasciati da istituzioni riconosciute dallo
Stato pontificio, va inviata al Ministero dell'Università e della ricerca.
c) La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un titolo
artistico/musicale/coreutico va inviata al Ministero dell'Università e della
ricerca.
d) La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un titolo
abilitante all'insegnamento o di percorsi di specializzazione post laurea per
determinati insegnamenti (ad es. insegnante di sostegno) va inviata al Ministero
dell'Istruzione.
e) La domanda per ottenere il riconoscimento valido per tutti i concorsi
pubblici, indipendentemente da uno in particolare, della qualifica professionale
di ricercatore/ricercatrice va inviata al Ministero dell'Università e della ricerca.
f) La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali va inviata ai
Ministeri competenti per materia che vigilano sulle rispettive professioni in
Italia.
4 Sono "traduzioni ufficiali" quelle:
- di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque
competente della quale sia asseverato in Pretura (Tribunale) il giuramento di
fedeltà del testo tradotto al testo originale;
- della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è
stato formato, operante in Italia;
- della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il
documento è stato formato (Nota della Pres. del Consiglio dei Ministri, Ufficio
Giuridico e del Coord. Legisl. nr. 20685/92500 del 15/12/1980).
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