Segreteria Studenti

Titoli esteri

Lo/la studente/studentessa cittadino/cittadina italiano/italiana, o cittadino/cittadina comunitario/comunitaria o cittadino/cittadina non comunitario/comunitaria regolarmente residente in Italia, in possesso di titolo accademico conseguito all'estero è considerato/considerata uno/una studente/studentessa internazionale1. I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. Pertanto - qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti - è necessario chiederne il riconoscimento2.

Con la ratifica della Convenzione di Lisbona tramite la Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.

Se si è in possesso di un titolo di studio estero, prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa del titolo è fondamentale conoscere lo scopo per cui si desidera richiedere un riconoscimento nel nostro sistema universitario, tenuto conto delle differenti procedure esistenti e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.

L'ente competente per richiedere il riconoscimento accademico3 del titolo di studio estero è l'università, a cui lo/la studente/studentessa internazionale può rivolgersi per le seguenti finalità:
a) proseguimento degli studi universitari: questa procedura non trasforma il titolo accademico estero in un titolo italiano, ma consiste in una valutazione del titolo estero per l'accesso a corsi di II ciclo (laurea magistrale)
b) conseguimento dei titoli universitari italiani (procedura un tempo chiamata "equipollenza"): questa è una procedura di valutazione del titolo estero di I e II ciclo (lauree estere) per l'ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di I o di II ciclo (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale) con l'obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano. Il riconoscimento del titolo è effettuato ai soli fini accademici e non è pertanto valido ai fini professionali, nel caso in cui il titolo straniero, in base all'ordinamento giuridico, fosse abilitante all'esercizio della professione.

A. Valutazione del titolo estero per l'accesso a corsi di II ciclo (laurea magistrale)

Questa procedura non trasforma il titolo accademico estero in un titolo italiano, ma consiste in una valutazione del titolo estero per l'accesso a corsi di laurea magistrale

Le condizioni per la valutazione

La valutazione del titolo estero per l'accesso a corsi di laurea magistrale può essere richiesto a specifiche condizioni:
1. il titolo deve essere stato rilasciato all'estero da un'università o da un'altra istituzione di livello universitario o superiore che faccia parte ufficialmente del sistema educativo del paese;
2. deve essere un titolo finale di 3° ciclo riconosciuto in quel paese.
3. Il titolo deve rientrare tra i requisiti di accesso a corsi di laurea magistrale offerti dall'UNISOB.

Termini e modalità di presentazione delle richieste

I soggetti interessati possono presentare la richiesta di valutazione (vedi modulo DOM_EST_1 scaricabile da questo collegamento), indirizzata al Rettore dell'Università degli Studî Suor Orsola Benincasa - Napoli, da inviare alla PEC mail della Segreteria Studenti, per posta raccomandata oppure a questo indirizzo e-mail - nel periodo compreso:
- Sessione primaverile dal 15 febbraio al 15 marzo;
- Sessione estiva dal 15 maggio al 15 giugno;
- Sessione autunnale dal 15 ottobre al 15 novembre.

Documentazione da produrre e allegare alla suddetta richiesta:
a) titolo finale, in originale o in copia autentica, di scuola superiore, valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione (solo se il titolo è conseguito all'estero);
b) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera a, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per il territorio dello Stato al cui ordinamento il titolo si riferisce;
c) titolo accademico, in originale o in copia autentica, per il quale si richiede la valutazione, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione ovvero Diploma Supplement completo di allegati, in duplice lingua, rilasciato dall'Ateneo dove è stato conseguito il titolo;
d) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera c, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per il territorio dello Stato al cui ordinamento il titolo si riferisce (solo se non in possesso del Diploma Supplement);
e) certificato analitico degli esami universitari, in originale o in copia autentica, rilasciato dall'Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione; detto certificato deve attestare date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo (solo se non in possesso del Diploma Supplement);
f) programma di ogni singolo esame, in originale o in copia autentica, su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro dell'Università stessa, completo di traduzione ufficiale (solo se non in possesso del Diploma Supplement);
g) due fotografie formato tessera;
h) copia del passaporto o di un valido documento di identità;
i) copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari);
j) ricevuta del versamento di € 200,00, da pagare presso un qualsiasi sportello bancario del "Gruppo Intesa SanPaolo" di tutto il territorio nazionale (vedi modulo PAG_EST_1 scaricabile da questo collegamento).

Valutazione titoli

La documentazione viene esaminata da una Commissione che valutato il titolo esprime parere favorevole all'immatricolazione al corso di laurea scelto nella richiesta di valutazione.

B. Valutazione del titolo estero per il riconoscimento accademico al fine del conseguimento di un titolo universitario

Questa procedura di valutazione ha l'obiettivo di rilasciare un provvedimento di riconoscimento accademico. Il riconoscimento del titolo è effettuato ai soli fini accademici e non è pertanto valido ai fini professionali, nel caso in cui il titolo straniero, in base all'ordinamento giuridico, fosse abilitante all'esercizio della professione.

Storicamente tale procedura è identificata con il termine di "equipollenza", anche se la Legge 148 del 2002 non utilizza più tale termine.

Le condizioni per il riconoscimento

Il riconoscimento di un titolo accademico estero può essere richiesto a specifiche condizioni:
1. il titolo deve essere stato rilasciato all'estero da un'università o da un'altra istituzione di livello universitario o superiore che faccia parte ufficialmente del sistema educativo del paese;
2. deve essere un titolo finale di 3° ciclo riconosciuto in quel paese;
3. l'offerta formativa dell'UNISOB deve prevedere un corso di studio comparabile con quello svolto all'estero.

Termini e modalità di presentazione delle richieste

I soggetti interessati possono presentare la richiesta di riconoscimento (vedi modulo DOM_EST_2 scaricabile da questo collegamento), indirizzata al Rettore dell'Università degli Studî Suor Orsola Benincasa - Napoli, da inviare alla PEC mail della Segreteria Studenti, per posta raccomandata oppure a questo indirizzo e-mail - nel periodo compreso:
- Sessione primaverile dal 15 febbraio al 15 marzo;
- Sessione estiva dal 15 maggio al 15 giugno;
- Sessione autunnale dal 15 ottobre al 15 novembre.

Documentazione da produrre e allegare alla suddetta richiesta:
a) titolo finale, in originale o in copia autentica, di scuola superiore, valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito, completo di traduzione ufficiale4 e legalizzazione (solo se il titolo è conseguito all'estero);
b) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera a, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per il territorio dello Stato al cui ordinamento il titolo si riferisce;
c) titolo accademico, in originale o in copia autentica, per il quale si richiede il riconoscimento, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione ovvero Diploma Supplement completo di allegati, in duplice lingua, rilasciato dall'Ateneo dove è stato conseguito il titolo;
d) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera c, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per il territorio dello Stato al cui ordinamento il titolo si riferisce (solo se non in possesso del Diploma Supplement);
e) certificato analitico degli esami universitari, in originale o in copia autentica, rilasciato dall'Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione; detto certificato deve attestare date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo (solo se non in possesso del Diploma Supplement);
f) programma di ogni singolo esame, in originale o in copia autentica, su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro dell'Università stessa, completo di traduzione ufficiale (solo se non in possesso del Diploma Supplement);
g) due fotografie formato tessera;
h) copia del passaporto o di un valido documento di identità;
i) copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari);
j) ricevuta del versamento di € 500,00, da pagare presso un qualsiasi sportello bancario del "Gruppo Intesa SanPaolo" di tutto il territorio nazionale (vedi modulo PAG_EST_2 scaricabile da questo collegamento).

La valutazione

La documentazione viene valutata da una commissione la cui decisione viene sottoposta a ratifica del Consiglio di Dipartimento che può deliberare entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
a) riconoscimento totale del titolo
b) riconoscimento totale con debito della prova finale
c) riconoscimento parziale, a condizione che si colmino le parti mancanti eventualmente rilevate anche attraverso il superamento di prove ulteriori
d) non riconoscimento

a. Riconoscimento totale del titolo
Nel caso in cui il titolo presentato venga riconosciuto a tutti gli effetti al titolo di laurea rilasciato dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, l'attribuzione del voto avverrà secondo i criteri indicati nell'«Appendice 1».

b. Riconoscimento totale con debito della prova finale
Nel caso in cui venga deliberato il riconoscimento del titolo con il debito della sola prova finale, l'interessato/interessata potrà prenotarsi, per il sostenimento della stessa, dalla prima sessione utile, fino al termine dell'anno accademico.
Lo/la studente/studentessa sarà tenuto/tenuta a versare la tassa di laurea e il contributo di € 500,00 che andrà a coprire i servizi per l'uso della biblioteca, il tutoraggio e l'indirizzo scientifico di un docente e dei suoi assistenti.

c. Riconoscimento parziale
Nel caso di riconoscimento parziale le autorità accademiche indicheranno in delibera, oltre agli esami riconosciuti, l'anno di corso a cui l'interessato potrà essere iscritto/iscritta per poter completare gli esami e conseguire il titolo accademico.
La conversione dei voti relativi agli esami sostenuti all'estero sarà effettuata facendo riferimento al Sistema Europeo di Trasferimento e Accumulazione Crediti (ECTS).
Nel caso in cui non sia stata ancora elaborata una scala di voti secondo i principi ECTS, i criteri di conversione saranno stabiliti dalla commissione preposta alla valutazione del titolo «Appendice 2».

d. Non riconoscimento
Nel caso di non riconoscimento le autorità accademiche indicheranno in delibera il motivo del non riconoscimento del titolo.

Appendice 1
Criteri per la conversione del voto di laurea conseguita all'estero

Votazione espressa su scala numerica

Si espone di seguito la formula matematica applicata per effettuare la conversione del voto di laurea, nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia considerato equivalente a tutti gli effetti al titolo di laurea rilasciato dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Detta formula è stata ricavata per analogia a quella elaborata dal MIUR per la conversione dei voti di diploma di maturità comunitari (nota MIUR del 22/08/97 n. 9466 e successive modifiche), e si presenta in questo modo:

               V.L. - V.MIN
V.I. = _________________ x 44 + 66
             V.MAX - V.MIN

dove:

V.I. = voto italiano equivalente
V.L.= voto di laurea conseguito all'estero
V. MIN. = voto minimo di laurea conseguibile nel Paese straniero
V. MAX = voto massimo di laurea conseguibile nel Paese straniero
44 = numero di punti attribuibili nel sistema italiano diminuito di 1
66 = punteggio minimo conseguibile nel sistema italiano

Votazione espressa non su scala numerica

Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero riconosciuto totalmente rechi una valutazione non numerica verranno applicati i seguenti criteri di conversione:

 
Titolo conseguito all'estero Titolo riconosciuto
Excellent 110 e lode
Very Good a 100 a 110
Good a 89 a 99
Satisfaction a 77 a 88
Sufficient a 66 a 76

Sarà poi la commissione preposta alla valutazione del titolo a proporre al Consiglio di Dipartimento il voto da attribuire al candidato.

Titoli rilasciati senza voto

Nel caso in cui il titolo valutato sia stato rilasciato senza voto, si attribuisce la votazione minima prevista secondo il sistema italiano.

Appendice 2
Tabella di conversione dei voti degli esami sostenuti all'estero

Si riporta di seguito la tabella utilizzata per la procedura di conversione dei voti relativi agli esami sostenuti all'estero.

Tale tabella verrà utilizzata nel caso in cui il titolo presentato dall'interessato/interessata sia stato/stata valutato/valutata "parzialmente riconosciuto" al titolo rilasciato dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (punto 4, lettera c del presente regolamento).

Gli esami convalidati per il Corso di Studi al quale l'interessato/interessata potrà essere iscritto/iscritta, erediteranno il voto dell'esame convalidante, convertito in trentesimi secondo la seguente tabella:

 
Definizione Valutazione Voto assegnato
Eccellente a 30 - 30 e lode
Ottimo b 27 - 29
Buono c 24 - 26
Soddisfacente d 21 - 23
Sufficiente e 18 - 20
Respinto f < 18 (respinto)

1 Per i/le cittadini/cittadine non comunitari/comunitarie residenti all'estero si rinvia alle norme ministeriali consultabili presso il sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca www.miur.gov.it, sezione "studenti/studentesse stranieri/straniere".
2 Per un riconoscimento destinato a permettere di ottenere l'accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici Consulta la pagina dedicata.
3 Anche altre amministrazioni provvedono al riconoscimento accademico. La richiesta di riconoscimento di particolari tipi di titoli accademici va inviata ad altre pubbliche amministrazioni.
a) La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un dottorato di ricerca va inviata al Ministero dell'Università e della ricerca.
b) La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento dei titoli di Teologia e Sacra scrittura ed altri titoli oggetto di ulteriori accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede, rilasciati da istituzioni riconosciute dallo Stato pontificio, va inviata al Ministero dell'Università e della ricerca.
c) La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un titolo artistico/musicale/coreutico va inviata al Ministero dell'Università e della ricerca.
d) La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento o di percorsi di specializzazione post laurea per determinati insegnamenti (ad es. insegnante di sostegno) va inviata al Ministero dell'Istruzione.
e) La domanda per ottenere il riconoscimento valido per tutti i concorsi pubblici, indipendentemente da uno in particolare, della qualifica professionale di ricercatore/ricercatrice va inviata al Ministero dell'Università e della ricerca.
f) La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali va inviata ai Ministeri competenti per materia che vigilano sulle rispettive professioni in Italia.
4 Sono "traduzioni ufficiali" quelle:
- di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Pretura (Tribunale) il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originale;
- della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;
- della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (Nota della Pres. del Consiglio dei Ministri, Ufficio Giuridico e del Coord. Legisl. nr. 20685/92500 del 15/12/1980).

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