Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza - LMG-01
Premessa
L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Reggio Calabria, hanno stipulato una convenzione, in data 22/03/2022, al fine di consentire e disciplinare l'anticipazione (facoltativa) di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza degli studi universitari.
Regolamento
1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre
di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza degli studi
universitari, e prima del conseguimento del diploma di laurea, gli studenti
iscritti all'ultimo anno (inclusi i fuori corso) del CdL in Giurisprudenza
(LMG-01) in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro
anni del corso di laurea, purché abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori
scientifico-disciplinari:
A) Diritto privato (IUS/01);
B) Diritto processuale civile (IUS/15);
C) Diritto penale (IUS/17);
D) Diritto processuale penale (IUS/16);
E) Diritto amministrativo (IUS/10);
F) Diritto costituzionale (IUS/08);
G) Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. Il tirocinio anticipato (6 mesi) deve obbligatoriamente terminare prima del conseguimento del titolo di studio (almeno 1 mese prima della discussione della tesi di laurea).
1. Lo studente, in possesso dei requisiti di cui sopra, deve inviare
all'Ufficio Stage Studenti una istanza formale (unitamente al proprio Cv)
indicando l'area giuridica d'interesse. Lo studente può selezionare uno studio
legale tra quelli disponibili presenti nella lista predisposta dal COA di Reggio
Calabria o può comunicare all'Ufficio Stage Studenti il nominativo di un
avvocato individuato personalmente. L'Ufficio Stage Studenti provvede
all'inserimento del nominativo dello studente in apposito elenco da trasmettere
al COA di Reggio Calabria unitamente al nominativo dell'avvocato individuato
personalmente o selezionato dalla lista fornita dal COA di Reggio Calabria. La
disponibilità dell'avvocato ad accogliere presso il proprio studio legale va
confermata previo colloquio tra quest'ultimo e il tirocinante.
2. Gli studenti, che hanno il dominus di riferimento devono
presentare, presso la sede del COA, domanda di iscrizione al registro dei
praticanti di Reggio Calabria corredata da autocertificazione (ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in
cui si dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
A) didattici (regolarità con gli esami di profitto dei primi 4 anni,
oltre ai crediti nei settori scientifico-disciplinari indicati all'art. 1 del
regolamento);
B) di cui all'art. 17 comma 1, L. 247/2012 lettere: a) essere cittadino
italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal
comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea, d) godere del pieno esercizio dei diritti civili, e) non trovarsi in
una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 legge 247 del
2012, f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure
cautelari o interdittive, g) non avere riportato condanne per i reati di cui
all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale e per quelli
previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del
codice penale ed h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti
dal codice deontologico forense;
C) indicazione del nominativo del dominus presso il quale si
svolgerà il tirocinio;
D) indicazione del tutor accademico (relatore tesi).
3. Il COA di Reggio Calabria delibera entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda. La mancata delibera equivale a reiezione della
domanda medesima. Dopo l'approvazione del COA, l'Ateneo provvede all'attivazione
formale del tirocinio presso lo studio legale del dominus attraverso la
compilazione del progetto di tirocinio anticipato e la firma di tutti i soggetti
coinvolti. Il candidato in triplice copia, con l'ausilio (relativamente alle
sezioni di propria competenza) del dominus, compila il progetto formativo
(scaricabile online dal sito dell'Unisob o del COA) che dovrà essere
riconsegnato, sempre in tre copie (firmate dallo studio legale e dal candidato)
al tutor del tirocinio (relatore tesi), il quale provvederà ad inoltrare
i documenti alla segreteria del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche.
1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, deve essere
garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza
dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli
obiettivi e le tipologie di attività concordate con il dominus e contrassegnate
nel progetto formativo.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato il praticante non
è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi.
3. Il tutor accademico ed il COA, anche a mezzo di Consigliere Delegato, vigila
sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e
sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, con la presenza
del dominus, da tenersi almeno ogni trenta giorni. Alla scadenza di ogni
verifica mensile, lo studente tirocinante redige una breve relazione scritta
sulle attività svolte, finalizzata alla vidimazione da parte di tutti i soggetti
coinvolti (studente, tutor/relatore tesi, dominus e delegato del COA di Reggio
Calabria). È inoltre onere dello studente tirocinante compilare il questionario
di valutazione in itinere alla scadenza del primo trimestre di tirocinio
anticipato.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la
vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del
tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze,
nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle
controversie.
5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da
parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze cui il tirocinante
deve assistere durante il semestre ai sensi può essere ridotto da venti a
dodici.
6. II Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti
dello studente tirocinante.
7. Il professionista e il tutor accademico, possono individuare specifiche
materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare
approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione
relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.
8. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i
due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente
universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo
di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal
registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di
effetti.
9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di
effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea
in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare
l'iscrizione al registro dei praticanti. All'atto della conferma
dell'iscrizione, il neolaureato deve rinnovare la disponibilità del
professionista presso cui ha svolto il tirocinio anticipato o, in alternativa,
individuare un nuovo dominus per il periodo di pratica post lauream.
10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 247 del 2012, il tirocinio
del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione
di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
11. Il praticante, il quale abbia usufruito della facoltà di cui al presente
Regolamento di svolgere un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione
forense in costanza degli studi universitari, non potrà chiedere di sostituire
il restante periodo di pratica forense (un anno) con l'attività di tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73 del D.L. 69/2013
(convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e
50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114). Pur restando in sua facoltà l'attivazione dello
stage presso gli uffici giudiziari, va in ogni caso escluso che l'esito positivo
del tirocinio formativo di cui all'art. 73, D.L. 69/2013 cit., possa essere
valutato per un periodo pari ad un anno di pratica forense.
12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad
osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi
dell'articolo 42 della legge 247/2012, ed è soggetto al potere disciplinare dei
competenti organi disciplinari forensi.
1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante
redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal
professionista e dal tutor accademico, da depositare presso la segreteria del
Consiglio dell'Ordine.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine,
sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un
attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia
risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In
questo caso, il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio
devono essere sentiti.
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