Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
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Anticipazione semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza - LMG-01

Premessa

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Reggio Calabria, hanno stipulato una convenzione, in data 22/03/2022, al fine di consentire e disciplinare l'anticipazione (facoltativa) di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza degli studi universitari.

Regolamento

Art. 1 - Domanda di anticipazione del semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense: requisiti

1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza degli studi universitari, e prima del conseguimento del diploma di laurea, gli studenti iscritti all'ultimo anno (inclusi i fuori corso) del CdL in Giurisprudenza (LMG-01) in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea, purché abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
A) Diritto privato (IUS/01);
B) Diritto processuale civile (IUS/15);
C) Diritto penale (IUS/17);
D) Diritto processuale penale (IUS/16);
E) Diritto amministrativo (IUS/10);
F) Diritto costituzionale (IUS/08);
G) Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

2. Il tirocinio anticipato (6 mesi) deve obbligatoriamente terminare prima del conseguimento del titolo di studio (almeno 1 mese prima della discussione della tesi di laurea).

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda di anticipazione semestre di tirocinio

1. Lo studente, in possesso dei requisiti di cui sopra, deve inviare all'Ufficio Stage Studenti una istanza formale (unitamente al proprio Cv) indicando l'area giuridica d'interesse. Lo studente può selezionare uno studio legale tra quelli disponibili presenti nella lista predisposta dal COA di Reggio Calabria o può comunicare all'Ufficio Stage Studenti il nominativo di un avvocato individuato personalmente. L'Ufficio Stage Studenti provvede all'inserimento del nominativo dello studente in apposito elenco da trasmettere al COA di Reggio Calabria unitamente al nominativo dell'avvocato individuato personalmente o selezionato dalla lista fornita dal COA di Reggio Calabria. La disponibilità dell'avvocato ad accogliere presso il proprio studio legale va confermata previo colloquio tra quest'ultimo e il tirocinante.
2. Gli studenti, che hanno il dominus di riferimento devono presentare, presso la sede del COA, domanda di iscrizione al registro dei praticanti di Reggio Calabria corredata da autocertificazione (ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in cui si dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
A) didattici (regolarità con gli esami di profitto dei primi 4 anni, oltre ai crediti nei settori scientifico-disciplinari indicati all'art. 1 del regolamento);
B) di cui all'art. 17 comma 1, L. 247/2012 lettere: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, d) godere del pieno esercizio dei diritti civili, e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 legge 247 del 2012, f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive, g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale ed h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;
C) indicazione del nominativo del dominus presso il quale si svolgerà il tirocinio;
D) indicazione del tutor accademico (relatore tesi).
3. Il COA di Reggio Calabria delibera entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata delibera equivale a reiezione della domanda medesima. Dopo l'approvazione del COA, l'Ateneo provvede all'attivazione formale del tirocinio presso lo studio legale del dominus attraverso la compilazione del progetto di tirocinio anticipato e la firma di tutti i soggetti coinvolti. Il candidato in triplice copia, con l'ausilio (relativamente alle sezioni di propria competenza) del dominus, compila il progetto formativo (scaricabile online dal sito dell'Unisob o del COA) che dovrà essere riconsegnato, sempre in tre copie (firmate dallo studio legale e dal candidato) al tutor del tirocinio (relatore tesi), il quale provvederà ad inoltrare i documenti alla segreteria del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Art. 3 - Svolgimento delle attività di tirocinio anticipato

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, deve essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività concordate con il dominus e contrassegnate nel progetto formativo.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi.
3. Il tutor accademico ed il COA, anche a mezzo di Consigliere Delegato, vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, con la presenza del dominus, da tenersi almeno ogni trenta giorni. Alla scadenza di ogni verifica mensile, lo studente tirocinante redige una breve relazione scritta sulle attività svolte, finalizzata alla vidimazione da parte di tutti i soggetti coinvolti (studente, tutor/relatore tesi, dominus e delegato del COA di Reggio Calabria). È inoltre onere dello studente tirocinante compilare il questionario di valutazione in itinere alla scadenza del primo trimestre di tirocinio anticipato.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi può essere ridotto da venti a dodici.
6. II Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante.
7. Il professionista e il tutor accademico, possono individuare specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.
8. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti. All'atto della conferma dell'iscrizione, il neolaureato deve rinnovare la disponibilità del professionista presso cui ha svolto il tirocinio anticipato o, in alternativa, individuare un nuovo dominus per il periodo di pratica post lauream.
10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 247 del 2012, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
11. Il praticante, il quale abbia usufruito della facoltà di cui al presente Regolamento di svolgere un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza degli studi universitari, non potrà chiedere di sostituire il restante periodo di pratica forense (un anno) con l'attività di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). Pur restando in sua facoltà l'attivazione dello stage presso gli uffici giudiziari, va in ogni caso escluso che l'esito positivo del tirocinio formativo di cui all'art. 73, D.L. 69/2013 cit., possa essere valutato per un periodo pari ad un anno di pratica forense.
12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge 247/2012, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 4 - Adempimenti al termine del tirocinio

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, da depositare presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso, il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti.

Modulistica

Comunicazione studio legale (pdf)

Dichiarazione disponibilità Avvocato (pdf)

Domanda di iscrizione anticipata nel registro dei praticanti (pdf)

Progetto formativo (pdf)

Questionario di valutazione in itinere - trimestrale (pdf)

Questionario di valutazione di fine tirocinio/stage a cura dello studente

Questionario di valutazione di fine tirocinio a cura del soggetto ospitante

Relazione conclusiva di fine tirocinio/stage a cura dello studente

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